Dopo l’entrata in vigore del “Decreto Riaperture” e la nota 620 del 28/3/2022 del Ministero

dell’Istruzione sono numerose le novità che dal primo aprile

interverranno per gli istituti scolastici nella gestione della pandemia da covid.

 

Di seguito una breve sintesi:

1) Misure generali di Sicurezza

Nuove disposizioni sono stabilite dal decreto riaperture riguardo alle regole generali di sicurezza e

all’uso dei dispositivi di protezione individuali che devono rispettare tutte le istituzioni del sistema educativo:

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico,

fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità

incompatibili con l’uso delle mascherine.

La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto

e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,

salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid

o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°

Sono esclusi dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

– I bambini di età inferiore ai 6 anni;

– Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone

– che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;

– Le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

Dal primo aprile sarà di nuovo possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione,

compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

2) Gestione dei casi di positività

Nel caso di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa

sezione/gruppo classe: le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori,

nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2

per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi: è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) 

o un test molecolare.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

3) Didattica digitale integrata

Dal primo aprile l’attività didattica a distanza può avvenire solo per alunni in isolamento per infezione Covid

su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica

che attesti le condizioni di salute dell’alunno.

La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato

un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

4) Obbligo vaccinale personale scolastico

La nota ministeriale 620 del 28/3/2022 stabilisce che fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale

per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

Continua infatti ad essere valida la disposizione di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 44/2021

che prevede che “l’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2

comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021,

la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni

e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”.

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione delle sanzioni

di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro).

5) Personale ATA e dirigenti

Pur permanendo l’obbligo per il personale scolastico, il personale ATA e i dirigenti scolastici non vaccinati possono

rientrare al lavoro dal 1° aprile con il green pass base (quindi anche solo con tampone negativo).

La nota del ministero afferma infatti che non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”

si ritiene che i dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale

e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio

dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24,

e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

6) Docenti non vaccinati

La nota ministeriale 620 del 28/3/2022 fornisce invece importanti disposizioni specifiche

per il personale docente ed educativo considerato che

“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche

a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”.

Ciò comporta che il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale

“impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”.

Rimane in vigore l’art. 4-ter.2, c. 4 del DL DL 44/2021 per cui i dirigenti scolastici

dovranno provvedere dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022,

alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato

mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto

nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale,

riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello

svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali,

a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale,

di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Al personale in questione si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale,

le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed

educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

7) Verifica green pass

Sebbene dal primo aprile anche il personale non vaccinato può rientrare a scuola,

è il caso di evidenziare che per l’accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico

è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione,

guarigione o test (c.d. green pass base) di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a-bis,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 521.

Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi

continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora

utilizzate o anche la verifica manuale con l’app verifica C19.

Fino al 30 aprile il green pass base dovrà continuare ad essere esibito da chiunque voglia accedere

alle istituzioni scolastiche.

8) Congedi straordinari Covid

Al 31 marzo scade la misura che consentiva i congedi straordinari per i lavoratori con figli under 14

in isolamento a scuola. Rimane in vigore fino alla fine di maggio la disposizione che consente ai

genitori costretti a casa dai figli in isolamento di richiedere lo smart working semplificato.